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Imposta unica scommesse: ante 2010, sanzioni non dovute

30 agosto 2022 - 13:46

La Cassazione accoglie motivo di ricorso di un bookmaker estero operante in Italia senza concessione: 'Incertezza normativa su soggettività passiva per imposta unica pre 2010'.

Scritto da Fm
Imposta unica scommesse: ante 2010, sanzioni non dovute

“La fattispecie, trattandosi di anno di imposta anteriore al 2010, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del bookmaker estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione”.

 

È una delle motivazioni che campeggiano nell'ordinanza con cui la Corte di Cassazione accoglie uno dei motivi di ricorso presentati da un operatore di gioco straniero privo di concessione italiana contro l'Agenzia accise, dogane e monopoli per la riforma di una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio del 2020 che aveva confermato l'obbligo di pagare un avviso di accertamento con il quale veniva contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse di cui al Dlgs. n. 504/1998 per l'anno 2009, quale soggetto obbligato in solido con il titolare di un Centro trasmissione dati che operava per conto del bookmaker.

 

La Ctr, ricorda la Cassazione, “ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che l'imposta unica sulle scommesse fosse dovuta anche dai bookmaker aventi sede all'estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio. Anche le sanzioni sono state ritenute dovute stante la consapevolezza e volontarietà dell'attività svolta e la insussistenza dell'esimente della obiettiva incertezza sull'ambito di applicazione della norma impositiva”.
 
Il motivo di ricorso accolto dalla Cassazione è quello con cui l'operatore denuncia “la violazione/falsa applicazione degli artt. 8, Dlgs 546/1992, 5, comma 1, 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, 10, comma 4, legge 212/2000, poiché la Ctr non ha applicato l'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza relativamente all'irrogazione delle sanzioni”.
 
Nell'ordinanza la Cassazione ricorda che “la Corte costituzionale ha riconosciuto che la previsione contenuta nell'art. 3, Dlgs. n. 504/1998, si prestava ad un duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del 'bookmaker' estero che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolta l'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nel senso della sussistenza della soggettività passiva. La fattispecie, dunque, trattandosi di anno di imposta anteriore al 2010, deve essere collocata nell'ambito della previsione di cui all'art. 6, comma 2, del Dlgs. n. 472 del 1997, sussistendo, fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010, una condizione di obiettiva incertezza normativa in ordine alla soggettività passiva del 'bookmaker' estero operante in Italia, mediante propri intermediari, senza concessione”.
 
L'incertezza normativa oggettiva tributaria “è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole del diritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e non può essere operato dall'amministrazione), come emerge dal Dlgs. n. 472 del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimi effetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva può essere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di 'fatti indice', quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioni normative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassi amministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) la mancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità costituzionale; 8)11 contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10) l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di norma implicita preesistente".
 

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